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aliscafi e navi con auto

come arrivare

Le isole Eolie si raggiungono prevalentemente via mare da diversi porti della penisola e della Sicilia.
I collegamenti sono assicurati tutto l'anno - specie a Lipari, l'isola principale - e si intensifica nel periodo estivo.
La prenotazione è spesso consigliata sul posto, a causa di servizi non ottimali.

dalla Sicilia
Il collegamento più intenso di flotte è quello da Milazzo - principale porto per tutte le Isole Eolie - con aliscafi e navi durante tutto il giorno, dalle h 7,00 fino alle h 22,00.
Il viaggio in
aliscafo dura dai 40' per Milazzo-Vulcano ai ca. 120' Milazzo-Stromboli o Milazzo-Alicudi che sono le isole più lontane.
In caso di mare leggermente agitato, è sconsigliato per chi soffre di mal di mare.
In
nave si va dai ca. 60' per Milazzo-Vulcano ai 150' per Milazzo-Stromboli o Milazzo-Alicudi;

dalla penisola
C'è un
aliscafo da Messina e Reggio Calabria, con più corse al giorno tutto l'anno. E' comodo per il collegamento bus dall'aeroporto di Reggio Calabria.

Una
nave da Napoli parte la sera durante tutto l'anno ed arriva alle Eolie la mattina seguente. E' comoda per imbarcare al seguito auto, rimorchi o moto.
Un
aliscafo sempre da Napoli fa una o più corse nel periodo estivo e il viaggio dura sei ore circa.
Per chi ha l'auto con o senza rimorchio o la moto c'è anche questa opportunità: da Napoli per Palermo in nave e da Palermo per Milazzo e da lì alle isole; oppure da Salerno per Catania o Messina e da lì in auto per Milazzo e da lì imbarco per le isole.




link utili per aliscafi e navi

USTICALINES:
www.usticalines.it
Info e prenotazioni:
tel. 0923 873813 - fax 0923 593200

SIREMAR:
www.siremar.it
Call Center 892 123
(tutti i giorni ore 9:00 - 20:00 escluso festivi)
Da cellulari o dall'estero +39.081.8449297
E-mail: callcenter.siremar@siremar.it

ALILAURO:
www.alilauro.it
Call Center 081-4972238

SAIS bus:
www.saisautolinee.it




Circ. minist. del 2008 che regola i flussi di mezzi per le Isole Eolie:
Art. 1.
Sono vietati l'afflusso e la circolazione sulle isole del comune di Lipari, di veicoli a motore appartenenti a persone non stabilmente residenti nelle isole del comune stesso, secondo il seguente calendario:
- dal 1° giugno 2008 al 31 ottobre 2008 divieto per le isole di Panarea e Stromboli;
- dal 1° luglio 2008 al 31 ottobre 2008 divieto per l'isola di Alicudi;
- dal 1° luglio 2008 al 30 settembre 2008 divieto per le isole di Lipari, Vulcano e Filicudi.
Art. 2.
Nei periodi di cui all'art. 1 sono concesse le seguenti deroghe:
- a) Alicudi - Stromboli - Panarea:
1) ai veicoli adibiti al trasporto di cose per il rifornimento degli esercizi commerciali con l'obbligo di stazionare negli appositi stalli dell'area portuale per lo scarico delle merci;
2) per le sole isole di Panarea e Stromboli, ai motocicli e ciclomotori elettrici appartenenti ai proprietari di abitazioni che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali
delle imposte di nettezza urbana del comune di Lipari per l'anno 2007, limitatamente ad uno solo dei citati veicoli per nucleo familiare;
3) agli autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Il permesso verra' concesso dal Comune, di volta in volta, secondo le necessita';
4) ai veicoli delle forze dell'ordine;
- b) Lipari - Vulcano:
1) agli autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate all'esterno del perimetro urbano che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana per l'anno 2007, limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare. L'iscrizione deve essere dimostrata con la relativa cartella esattoriale o certificato rilasciato dal Comune;
2) ai veicoli adibiti al trasporto di cose;
3) agli autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti a persone che dimostrino di essere in possesso di prenotazione di almeno 7 (sette) giorni in struttura alberghiera, extralberghiera o casa privata; ove tali residenze fossero ubicate all'interno del perimetro urbano di Lipari e Canneto, i proprietari di tali veicoli dovranno dimostrare di avere la possibilita' di un parcheggio privato o pubblico (ove esistente) e la corrispondente dichiarazione dovra' essere esposta, in modo visibile, all'interno del veicolo;
4) ai caravan e autocaravan al servizio di soggetti che dimostrino di avere prenotazioni per almeno 7 giorni nei campeggi esistenti, o parcheggi pubblici, o privati, ove esistenti, e li' stazionino per tutto il periodo del soggiorno;
5) agli autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico o che trasportano artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Tale permesso verra' concesso dal Comune, di volta in volta, secondo le necessita';
6) alle autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine e carri funebri;
7) agli autobus turistici che, relativamente alla sosta ed alla circolazione, dovranno scrupolosamente attenersi alle ordinanze locali;
- c) Filicudi:
1) ai veicoli adibiti al trasporto di cose per il rifornimento di esercizi commerciali con l'obbligo di stazionare negli stalli autorizzati per lo scarico delle merci;
2) agli autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico o che trasportano artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Tale permesso verra' concesso dal Comune, di volta in volta, secondo le necessita';
3) agli autoveicoli appartenenti a persone che dimostrino di essere in possesso di prenotazione di almeno 7 (sette) giorni in struttura alberghiera, extralberghiera o casa privata che dovranno dimostrare di avere la possibilita' di un parcheggio privato o pubblico (ove esistente) e la corrispondente dichiarazione dovra' essere esposta, in modo visibile, all'interno del veicolo.
Art. 3.
Sulle isole anzidette possono affluire gli autoveicoli che trasportano invalidi, purche' muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorita' italiana o estera.
Art. 4.
Al comune di Lipari e' consentito, per comprovate, urgenti e inderogabili necessita', di concedere ulteriori deroghe al divieto di accesso di cui al presente decreto.
Art. 5. Sanzioni
Chiunque viola i divieti al presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 370 a Euro 1.485 cosi' come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 29 dicembre 2006, come arrotondati ai sensi dell'art. 195, comma 3-bis del sopra richiamato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Art. 6.
Il prefetto di Messina e' incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.
Roma, 21 aprile 2008

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